L’imposta sui capitali «scudati» agita le feste di professionisti, banche e fiduciarie. Che in questi giorni si trovano a dover fronteggiare, senza poter fornire risposte certe, le richieste di chi si è avvalso in passato delle procedure di emersione delle attività detenute all’estero in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale. Un guazzabuglio di questioni aperte che vanno dall’individuazione dell’oggetto dell’imposta alla base imponibile
da assumere, passando per l’onere di dover rintracciare contribuenti con i quali spesso è venuto meno ogni rapporto. (...) «Nel caso di scuola in cui il cliente abbia fatto rientrare i capitali attraverso la propria banca e li abbia lasciati sul conto corrente non sussisterebbero particolari problemi», sottolinea Alessandro Dragonetti, head of tax dello Studio Bernoni, «ma nella realtà questa situazione si verifica raramente. Ad oggi quel soggetto potrebbe aver cambiato istituto di credito, oppure essere deceduto, fallito o trasferitosi all’estero. In tali ipotesi rintracciare il contribuente per recuperare i fondi necessari ad adempiere all’obbligo di legge rischia di essere molto complicato».
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